(massima n. 1)
In tema di liquidazione del danno patrimoniale, il risarcimento per il danno costituito dalla perdita del guadagno subito deve comprendere il periodo di invaliditā temporanea in cui nessuna attivitā lavorativa ha potuto svolgersi dal danneggiato ed il successivo periodo di invaliditā permanente. Ne consegue che l'inizio del calcolo del danno da invaliditā permanente, che segue alla diminuzione della capacitā di lavoro impiegata in un'attivitā di lavoro determinata, va individuato con riferimento al momento della cessazione dell'invaliditā temporanea, che deve viceversa essere liquidata autonomamente, in modo tale da condurre ad un risarcimento che possa essere considerato comprensivo di ambedue le voci.