(massima n. 1)
Il reato di falso giuramento č delitto contro l'amministrazione della giustizia, trattandosi di fattispecie incriminatrice lesiva dell'interesse della collettivitā al corretto funzionamento della giustizia, per cui la persona singola, che abbia subito un danno diretto o indiretto, puō assumere solo la qualifica di persona danneggiata dal reato ma non quella di persona offesa e non č legittimata a presentare opposizione alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero o ad impugnare il provvedimento definitorio del giudice per le indagini preliminari.