(massima n. 1)
Nella liquidazione del danno da invaliditā permanente deve aversi riguardo, per la determinazione del pregiudizio patrimoniale subito dal danneggiato, agli emolumenti che a questi spettano in concreto e perciō alle competenze effettive al netto delle ritenute, avendo la L. 26 febbraio 1977, n. 39 eliminato, ai fini del risarcimento del danno, ogni riferimento per il lavoro dipendente al reddito lordo.