(massima n. 1)
È configurabile lo stato di quasi flagranza del reato di maltrattamenti in famiglia purché: a) il singolo episodio lesivo risulti non isolato ma quale ultimo anello di una catena di comportamenti violenti o in altro modo lesivi; b) l'episodio delittuoso sia avvenuto immediatamente prima e l'autore di esso si sia dato alla fuga. (Nella fattispecie la Corte ha escluso la quasi flagranza per essere stato il ricorrente arrestato nel corso di incontro concordato telefonicamente con la P.G. procedente).