(massima n. 1)
In tema di determinazione del reddito da considerare ai fini del risarcimento del danno da inabilità permanente, l'art. 4 del D.L. n. 857 del 1976 — convertito in L. n. 39 del 1977 —, stabilendo, dopo avere indicato (comma 1 e 2) i criteri da adottarsi con riguardo ai casi di lavoro, rispettivamente, autonomo e subordinato, allorché stabilisce (comma 3) che «in tutti gli altri casi» il reddito da considerare ai detti fini non può essere inferiore a tre volte l'ammontare annuo della pensione sociale, ricomprende in tale ultima previsione non solo l'ipotesi in cui l'invalidità permanente ed il conseguente danno futuro sia stato riportato da soggetti che non siano lavoratori dipendenti o autonomi, ma anche quella, più generale, in cui il danno futuro incida su soggetti (nella specie, un lavoratore autonomo) attualmente privi di reddito, in relazioni a particolari contingenze, ma potenzialmente idonei a produrlo.