(massima n. 1)
In tema di liquidazione del danno patrimoniale futuro derivante dalla diminuita capacitą di guadagno, l'art. 4 del D.L. n. 857 del 1976, convertito in legge n. 39 del 1977, non richiede che il reddito desumibile dal modello 740 debba essere altrimenti avvalorato, né che, ai fini della menzionata liquidazione, sia necessaria la dichiarazione dei redditi per pił di un anno, in quanto il riferimento al triennio, contenuto nel primo comma del menzionato articolo, rileva al solo fine di stabilire, nei casi di redditi annuali tra loro differenti, quello che deve costituire la base per la quantificazione del risarcimento. (Nella specie, la Suprema Corte, in applicazione dell'enunciato principio, ha cassato la sentenza del giudice di merito, il quale aveva applicato il criterio legislativo del triplo della pensione sociale, benché il danneggiato avesse dimostrato, mediante la produzione della dichiarazione dei redditi dell'anno precedente al sinistro, di avere percepito un reddito superiore).