(massima n. 1)
Nella liquidazione del danno alla persona per responsabilitą civile derivante dalla guida di autoveicoli a motore e dei natanti, allorquando la componente del reddito dev'essere tenuta presente nella liquidazione del danno da lucro cessante, il reddito si determina con i criteri stabiliti dall'art. 4, primo comma del D.L. 23 dicembre 1976, n. 857, conv. nella L. 26 febbraio 1977, n. 39, e le possibili correzioni della liquidazione attraverso il criterio equitativo debbono essere convenientemente motivate.