(massima n. 1)
Sussiste la legittimazione del creditore pignoratizio ad impugnare il decreto di sequestro preventivo, considerato che, ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen., legittimato all'impugnazione č anche il soggetto non titolare del bene o, comunque, diverso da quello al quale le cose devono essere restituite, purché dimostri che il provvedimento ablativo abbia prodotto una lesione nella sua sfera giuridica e la sua eliminazione o la riforma determinino risultati a lui favorevoli. (Fattispecie in cui, censurando il provvedimento impugnato, la S.C. ha ritenuto legittimata all'impugnazione una banca, stante la disponibilitā della stessa in ordine ai beni sequestrati, costituiti da un conto corrente con saldo negativo e un deposito titoli a garanzia di pegno rotativo con saldo positivo).