(massima n. 1)
L'accertamento di postumi permanenti non comporta l'automatico obbligo del danneggiante di risarcire il danno patrimoniale in conseguenza della riduzione della capacitā di guadagno con riferimento all'art. 4 della legge 39/1977 che non comporta alcun automatismo di calcolo, ma si limita ad indicare alcuni criteri di quantificazione del danno sul presupposto di una sicura prova da fornirsi da parte del danneggiato anche in via presuntiva, dell'effettiva incidenza dell'invaliditā sulla sua vita lavorativa e conseguente riduzione della capacitā di guadagno.