(massima n. 1)
In tema di applicazione di altre misure cautelari nei confronti dell'indagato scarcerato per decorrenza dei termini, l'inciso contenuto nel primo comma dell'art. 307 c.p.p., che consente l'adozione di misure sostitutive "solo se sussistono le ragioni che avevano determinato la custodia cautelare, va interpretato nel senso di ricomprendere tanto l'ipotesi di permanenza di tutte, alcune, o una sola delle esigenze originarie, quanto quella di sopravvenienza di nuove esigenze, intervenute alla stessa data della scarcerazione o anche in epoca successiva. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio il provvedimento del tribunale, adito ex art. 310, che aveva affermato la persistenza delle originarie esigenze, all'atto di adozione della misura sostitutiva, omettendo di compiere qualunque verifica in concreto).