(massima n. 1)
Il giudizio di complessitą, ex art. 304, comma secondo c.p.p., che legittima la sospensione dei termini di custodia cautelare, ha carattere prognostico, dovendo essere formulato non con riguardo all'attivitą espletata ed esaurita, bensģ in ragione dell'attivitą da compiere ed implica un accertamento fattuale insindacabile in sede di legittimitą, se adeguatamente motivato. (Nella specie, la Corte ha ritenuto correttamente motivata l'ordinanza di sospensione dei termini che aveva fondato la valutazione di complessitą del procedimento alla luce della struttura delle imputazioni, del numero degli imputati e di quello assai elevato di testimoni indicati nelle rispettive liste, nonché della necessitą di trascrivere un rilevante numero di conversazioni intercettate).