(massima n. 1)
In tema di durata della custodia cautelare nei procedimenti per uno dei delitti di cui all'art. 407, comma secondo, lett. a), c.p.p., qualora il termine di fase sia stato sospeso per la particolare complessità del dibattimento o del giudizio abbreviato, ai sensi dell'art. 304, comma secondo, c.p.p., il termine massimo di durata della custodia, fissato nel doppio dei termini di fase dal sesto comma del predetto art. 304, non può essere superato sommando ad esso l'ulteriore termine eventualmente utilizzato, nella fase del giudizio per uno dei delitti citati, ai sensi dell'art. 303, comma primo, lett. b), n. 3 bis, c.p.p.