(massima n. 1)
La sospensione dei termini di custodia cautelare per la particolare complessità del dibattimento può essere legittimamente disposta solo se non sono scaduti i termini di fase e, una volta deliberata, è immediatamente operativa, non potendone essere differita la decorrenza al momento di naturale scadenza. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che l'ordinanza di sospensione avesse "coperto" tutto il periodo intercorrente tra la sua adozione e la sentenza di primo grado, ivi compreso quello decorso "medio tempore" dopo una sentenza di incompetenza e fino alla ritrasmissione degli atti al giudice che aveva emesso il provvedimento di sospensione, sebbene il termine "ordinario" di fase non fosse ancora scaduto al momento della sentenza di incompetenza).