(massima n. 1)
In tema di durata massima della custodia cautelare, l'ulteriore termine di sei mesi, previsto dall'art. 303, comma primo, lett. b), n. 3 bis c.p.p. per i reati di cui all'art. 407, comma secondo, lett. a) stesso codice, qualora non utilizzato completamente dal giudice di primo grado, non può essere utilizzato per il periodo compreso tra la sentenza di primo grado e quella d'appello.