(massima n. 1)
Il danno patrimoniale che deve essere risarcito, quale conseguenza di una lesione personale che riduce la capacità di lavoro e di guadagno del danneggiato, si identifica nel lucro cessante e nel mancato guadagno, e questo non può mai confondersi con i ricavi dell'attività economica, la cui riduzione è conseguenza della subita lesione, ma si identifica invece nella sola differenza fra i ricavi ed i costi. In particolare, il reddito di un professionista deve essere calcolato non al lordo, ma al netto delle spese inerenti all'esercizio professionale, prendendosi fra l'altro in considerazione, sia pure in via indiziaria, anche le risultanze fiscali.