(massima n. 1)
L'appello concernente misure cautelari personali, implicando una valutazione globale della prognosi cautelare, attribuisce al giudice "ad quem" tutti i poteri "ab origine" rientranti nella competenza funzionale del primo giudice, ivi compreso quello di decidere, pur nell'ambito dei motivi prospettati e, quindi, del principio devolutivo, anche su elementi diversi e successivi rispetto a quelli utilizzati dall'ordinanza impugnata, applicandosi anche a tale procedimento l'art. 603, secondo e terzo comma, cod. proc. pen. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza che - in relazione alla dedotta applicabilitą della retrodatazione dell'ordinanza cautelare ai sensi dell'art. 297, terzo comma, cod. proc. pen. - aveva ritenuto essere sottratta al suo sindacato la valutazione se la separazione delle indagini in due diversi procedimenti fosse o meno il frutto di una scelta discrezionale del pubblico ministero, per il fatto di non avere a disposizione gli atti di indagine necessari per tale apprezzamento).