(massima n. 1)
In tema di durata massima dei termini di custodia cautelare, l'art. 297, comma quarto, cod. proc. pen. ha introdotto l'istituto del cosiddetto "congelamento", in forza del quale, limitatamente ai termini di fase e indipendentemente da un provvedimento del giudice, i giorni in cui sono tenute le udienza e quelli necessari per la deliberazione della sentenza non si computano, con la conseguenza che il relativo calcolo deve essere effettuato secondo il calendario comune, eliminando dal computo i giorni in cui si sono tenute le udienze, cosģ che il termine non viene a scadere con il decorso del periodo di tempo previsto dall'art. 303 cod. proc. pen., dovendosi a quest'ultimo aggiungere un numero di giorni pari a quello delle udienze tenute.