(massima n. 1)
La retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, ai sensi dell'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., impone, per il computo dei termini di fase, di frazionare la globale durata della custodia cautelare, imputando solo i periodi relativi a fasi omogenee. (Nella specie, la Corte, pur riconoscendo la retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, ha ritenuto, al fine di verificare se fosse decorso il termine di durata previsto per la fase delle indagini preliminari, di scomputare dal periodo complessivo di durata della custodia cautelare, solo le frazioni di tempo relative alla fase in questione per i due procedimenti).