(massima n. 2)
La liquidazione del danno futuro, derivante dalla diminuzione della capacitā lavorativa, č necessariamente fondata su di una valutazione approssimativa dei redditi che il danneggiato potrebbe realizzare se non fosse intervenuto l'evento dannoso; tuttavia la previsione del pregiudizio futuro deve poggiare non su mere supposizioni, ma su una situazione oggettiva giā in atto e tale da costituire, secondo l'id quod plerumque accidit, causa efficiente dell'incremento patrimoniale venuto a mancare.