(massima n. 1)
In tema di misure cautelari, il disposto di cui all'art. 291, comma secondo, c.p.p. - per il quale il giudice che riconosca la propria incompetenza può comunque disporre provvisoriamente, su richiesta del P.M., la cautela, ove ne sussistano i presupposti e sussista l'urgenza di soddisfare un'esigenza cautelare - trova applicazione con riguardo a qualsiasi dichiarazione di incompetenza, ivi compresa quella pronunciata in favore del tribunale per i minorenni. Ne deriva che il giudice ordinario, pur funzionalmente incompetente, può adottare nei confronti dell'indagato minorenne una misura cautelare, nei limiti dell'art. 27 c.p.p., a condizione che essa sia espressamente contemplata dal capo II del d.p.r. n. 448 del 1988. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha censurato la decisione con cui il Tribunale del riesame ha confermato - nei confronti dell'indagato minorenne, arrestato in flagranza del reato di cui all'art. 73 d.p.r. n. 309 del 1990 - la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria non contemplata nel predetto capo II e, pertanto, vietata ex art. 19 dello stesso d.p.r. n. 448 del 1988).