(massima n. 1)
L'art. 279 cod. proc. pen., laddove attribuisce la competenza sulle misure cautelari al "giudice che procede", intende riferirsi, quando detto giudice sia collegiale, non solo allo stesso ufficio giudiziario, ma anche allo stesso organo nella medesima composizione fisica del giudice che procede, al quale deve riconoscersi una vera e propria competenza funzionale in proposito. (In motivazione, la S.C. ha evidenziato la necessitą che a decidere la questione "de libertate" sia l'organo nella stessa composizione del giudice procedente, sotto la percezione del quale si svolge il dibattimento, trattandosi dell'unico giudice in grado di ponderare tutti gli elementi favorevoli e sfavorevoli emersi dal procedimento svoltosi al suo cospetto).