(massima n. 1)
Non può essere disposto, a norma dell'art. 276 cod. proc. pen., il ripristino della custodia in carcere nel caso in cui il giudice ritenga che la pericolosità del soggetto possa essere neutralizzata con gli arresti domiciliari presso una struttura sanitaria solo perché questa, in un momento successivo alla collocazione dell'indagato presso di essa, rappresenti l'impossibilità di protrarre il ricovero.