(massima n. 1)
La condotta del detenuto agli arresti domiciliari, che, autorizzato a svolgere attivitā lavorativa fuori dalle mura domestiche, trasgredisce alle prescrizioni imposte durante il tragitto di ritorno a casa e nell'ambito della fascia oraria assegnata per assentarsi dall'abitazione, č riconducibile all'ipotesi prevista dall'art. 276, comma primo, cod.proc.pen. e non a quella di cui al comma primo ter del medesimo articolo. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del giudice d'appello in procedimento "de libertate", che aveva disposto la sostituzione della misura degli arresti domiciliari con quella della coercizione intramuraria, ai sensi dell'art. 276 comma primo ter, cod.proc.pen. nei confronti di imputato sorpreso all'interno di una sala giochi, durante il tragitto di ritorno dal luogo di lavoro alla sua abitazione, negli orari e nel percorso autorizzati, senza procedere ad alcuna valutazione "dell'entitā, dei motivi e delle circostanza della violazione").