(massima n. 1)
In tema di arresti domiciliari, poiché la prescrizione relativa all'adozione del c.d. "braccialetto elettronico" non attiene al giudizio di adeguatezza della misura ma alla verifica della capacitą dell'indagato di autolimitare la propria libertą di movimento, č illegittimo il provvedimento con cui il giudice, ritenuta idonea la misura domiciliare a soddisfare le concrete esigenze cautelari, subordina la scarcerazione alla disponibilitą ed alla effettiva attivazione del dispositivo elettronico, dovendo, invece, il detenuto, in caso di indisponibilitą del "braccialetto", essere controllato con i mezzi tradizionali.