(massima n. 1)
L'incidenza dell'invaliditā sul reddito deve essere valutata in relazione alle peculiari circostanze del caso concreto, di tal che un determinato coefficiente di riduzione della capacitā lavorativa non importa senz'altro una proporzionale riduzione aritmetica del reddito, concretamente accertato, della persona offesa, dovendo tale riduzione essere stabilita dal giudice con riguardo alla natura dell'inabilitā ed alla specie di attivitā esercitata.