(massima n. 1)
Il divieto, ai sensi dell'art. 275, comma secondo bis, cod. proc. pen. di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nel caso in cui il giudice abbia irrogato una pena detentiva inferiore a tre anni, non impedisce di adottare la pił grave misura cautelare qualora ogni altra misura si riveli inadeguata e gli arresti domiciliari non possono essere disposti per mancanza del luogo di esecuzione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima la applicazione della custodia in carcere nei confronti dell'imputato, che aveva concordato la applicazione della pena di anni due e mesi due di reclusione, essendosi reso responsabile di pił reati di furto e rivelatosi privo di domicilio per l'imminente scadenza del contratto di locazione).