(massima n. 1)
È illegittimo il provvedimento di revoca della custodia cautelare motivato esclusivamente in riferimento alla sopravvenuta carenza di proporzionalità della misura in ragione della corrispondenza della durata della stessa ad una percentuale, rigidamente predeterminata ricorrendo ad un criterio aritmetico, della pena irroganda nel giudizio di merito e prescindendo da ogni valutazione della persistenza e della consistenza delle esigenze cautelari che ne avevano originariamente giustificato l'applicazione. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure il provvedimento impugnato, nel quale erano espresse - sia pur in forma stringata - valutazioni in ordine alla persistenza e consistenza delle esigenze cautelari, come accertate alla luce del cosiddetto giudicato cautelare).