(massima n. 1)
Nella liquidazione del danno da atto illecito dal quale sia derivata l'invaliditā temporanea del danneggiato, occorre tener conto, nel calcolo del lucro cessante, della retribuzione globale in precedenza percepita dal soggetto, comprensiva di ogni somma, a qualsiasi titolo goduto, e quindi ricomprendendo in essa anche gli elementi del reddito variabili e percepiti solo per consuetudine o per il buon volere di terzi, come ad esempio le mance, restando ai fini della relativa quantificazione al giudice il potere di liquidazione equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c.