(massima n. 1)
Il danno per inabilità permanente non coincide automaticamente con la proporzionale riduzione del reddito di lavoro percepito dal danneggiato ma deve essere in concreto accertato, anche per via presuntiva, sulla base della differenza tra i redditi che il danneggiato, in relazione alla sua qualifica ed attività, avrebbe potuto percepire e quelli a cui deve presumersi che rimarrà ancorato a causa della menomazione riportata, escludendosi ogni confusione tra questo danno, che è strettamente legato alla effettiva riduzione della capacità di guadagno, con le altre forme di danno, quale quello biologico, nella cui valutazione assume preminente rilievo la gravità della inabilità.