(massima n. 1)
In tema di intercettazione di conversazioni, ai fini del divieto di utilizzazione previsto dall'art. 270, comma primo, c.p.p., la nozione sostanziale di "diverso procedimento" va desunta dal dato dell'alteritą o non uguaglianza del procedimento instaurato non nell'ambito del medesimo filone investigativo, ma in relazione ad una notizia di reato, che deriva da un fatto storicamente diverso da quello oggetto di indagine nell'ambito di altro, differente, anche se connesso, procedimento. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del Tribunale del riesame, che aveva ritenuto l'inutilizzabilitą delle intercettazioni sul presupposto della diversitą dei procedimenti, concernenti fattispecie criminose poste in essere da gruppi organizzati in parte composti dalle medesime persone ed oggetto del medesimo filone investigativo).