(massima n. 1)
In tema di intercettazione di conversazioni, al fine di valutare la esistenza della condizione richiesta dall'art. 270, comma primo, cod. proc. pen. per la deroga al divieto di utilizzazione in altri procedimenti, non č necessario che dalla conversazione intercettata emerga immediatamente l'esatta qualificazione giuridica del delitto "diverso" per il quale č obbligatorio l'arresto in flagranza, in quanto le informazioni raccolte tramite le attivitā di captazione legittimamente disposte in un determinato procedimento sono utilizzabili come "fonti" da cui eventualmente desumere la successiva "notitia criminis".