(massima n. 1)
In tema di intercettazioni, qualora il mezzo di ricerca della prova sia legittimamente autorizzato all'interno di un determinato procedimento concernente uno dei reati di cui all'art. 266 cod. proc. pen., i suoi esiti sono utilizzabili anche per gli altri reati di cui dall'attivitā di captazione emergano gli estremi e, quindi, la conoscenza, mentre, nel caso in cui si tratti di reati oggetto di un procedimento diverso "ab origine", l'utilizzazione č subordinata alla sussistenza dei parametri indicati espressamente dall'art. 270 cod. proc. pen., e, cioč, all'indispensabilitā e all'obbligatorietā dell'arresto in flagranza. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che correttamente la sentenza impugnata avesse utilizzato le conversazioni telefoniche, intercettate nell'ambito di un procedimento aperto per un episodio di concussione, ai fini della prova di un altro fatto concussivo commesso da uno solo degli imputati, in un altro periodo temporale, in un altro luogo e in danno di altri soggetti, ma la cui notizia era stata acquisita proprio per effetto dell'attivitā di intercettazione in questione).