(massima n. 1)
In tema di intercettazioni la nozione di "delitti di criminalità organizzata" di cui all'art. 12, d.l. n. 152 del 1991 (conv. in l. 203 del 1991), ricomprende nel suo ambito applicativo attività criminose diverse, purché realizzate da una pluralità di soggetti i quali, per la commissione del reato, abbiano costituito un apposito apparato organizzativo talchè sono ad essa riconducibili non solo i reati di criminalità mafiosa e assimilati, ma tutte le fattispecie criminose di tipo associativo.