(massima n. 1)
Il divieto di revoca del sequestro, previsto dall'art. 324, comma settimo, cod. proc. pen. nei casi di confisca obbligatoria di cui all'art. 240, comma secondo, cod. pen., non trova applicazione per l'ipotesi contemplata dall'art. 301 d.P.R. n. 43 del 1973 in materia di contrabbando doganale, in relazione alle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e alle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto, in quanto la norma processuale, derogando al principio generale della revocabilitā della misura reale, non č suscettibile di interpretazione analogica.