(massima n. 1)
In sede di riesame del sequestro probatorio il Tribunale č chiamato a verificare l'astratta configurabilitā del reato ipotizzato, valutando il "fumus commissi delicti" in relazione alla congruitā degli elementi rappresentati, non giā nella prospettiva di un giudizio di merito sulla fondatezza dell'accusa, ma con riferimento alla idoneitā degli elementi su cui si fonda la notizia di reato a rendere utile l'espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti esperibili senza la sottrazione del bene all'indagato o il trasferimento di esso nella disponibilitā dell'autoritā giudiziaria.