(massima n. 1)
Il danno patrimoniale futuro, nel caso di fatto illecito lesivo della persona, è da valutare su base prognostica ed il danneggiato, tra le prove, può avvalersi anche delle presunzioni semplici. Pertanto, provata la riduzione della capacità di lavoro specifica, se essa è di una certa entità e non rientra tra i postumi permanenti di piccola entità (cosiddette «micropermanenti» le quali non producono danno patrimoniale ma costituiscono mere componenti del danno biologico), è possibile presumersi che anche la capacità di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura — non necessariamente in modo proporzionale — qualora la vittima già svolga un'attività o presumibilmente la svolgerà. In quanto prova presuntiva essa potrà essere superata dalla prova contraria che, nonostante la riduzione della capacità di lavoro specifico, non vi è stata alcuna riduzione della capacità di guadagno e che, quindi, non è venuto a configurarsi in concreto alcun danno patrimoniale. (Nella specie è stata cassata con rinvio la sentenza della corte di merito che aveva escluso il danno patrimoniale per ridotta capacità lavorativa di un medico-chirurgo, cui il sinistro stradale aveva causato la riduzione di funzionalità della mano destra, sull'assunto che, pur sollevato dall'attività in sala operatoria, continuasse a prestare servizio presso la corsia e l'ambulatorio del reparto chirurgico).