(massima n. 1)
Le risultanze di un precedente giudicato penale acquisite ai sensi dell'art. 238 bis cod. proc. pen., anche nella parte in cui affermano fatti favorevoli all'imputato, devono essere valutate alla stregua della regola probatoria di cui all'art. 192, comma terzo cod. proc. pen.. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di assoluzione dall'accusa di omicidio volontario emessa assumendo, come premessa indiscussa, una precedente sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti di altro soggetto, e che aveva preso atto delle dichiarazioni di quest'ultimo, il quale si era addossato la totale responsabilitą del fatto ed aveva scagionato l'imputato del processo in corso).