(massima n. 1)
L'ambito del danno risarcibile per inadempimento contrattuale č circoscritto dal criterio della cosiddetta regolaritā causale, nel senso che sono risarcibili i danni diretti ed immediati, ed inoltre i danni mediati ed indiretti che rientrano nella serie delle conseguenze normali del fatto, in base ad un giudizio di probabile verificazione rapportato all'apprezzamento dell'uomo di ordinaria diligenza; alla regola secondo cui in presenza di un evento dannoso tutti gli antecedenti senza i quali esso non si sarebbe verificato debbono essere considerati come sue cause (abbiano essi agito in via diretta e prossima ovvero in via indiretta e remota) fa eccezione il principio di causalitā efficiente, in base al quale la causa prossima sufficiente da sola a produrre l'evento esclude il nesso eziologico fra questo e le altre cause antecedenti. L'accertamento di tale nesso di causalitā č riservato al giudice del merito, il cui apprezzamento č insindacabile in sede di legittimitā, se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi.