(massima n. 1)
In tema di risarcimento del danno, il rapporto tra comportamento ed evento e tra questo e il danno muta a seconda che il danno sia un elemento della fattispecie o un suo effetto e deve conseguentemente distinguersi il nesso che deve sussistere tra comportamento ed evento affinché possa configurarsi a monte una responsabilità — come avviene in materia di illecito extracontrattuale — e il nesso che, collegando l'evento al danno, consente l'imputazione delle singole conseguenze dannose ed ha la funzione di delimitare a valle i confini della responsabilità — come avviene in tema di responsabilità contrattuale, ove il soggetto responsabile è di norma il contraente inadempiente e la sua individuazione non pone un problema di nesso di causalità tra comportamento ed evento dannoso — ; così, mentre l'accertamento della responsabilità è improntato alla ricerca del nesso di causalità, quello dell'estensione della responsabilità si fonda su un giudizio in termini ipotetici, coincidendo il danno risarcibile con la perdita e il mancato guadagno conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, delimitati in base al giudizio ipotetico sulla differenza tra situazione dannosa e situazione quale sarebbe stata se il fatto dannoso non si fosse verificato (sulla base di tali principi la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che, pur accertata la sussistenza di un inadempimento colpevole del debitore, aveva negato il risarcimento sull'inesistenza del nesso eziologico tra comportamento antigiuridico del debitore — nella specie tardiva esecuzione di bonifico bancario su banca USA — e ripercussioni patrimoniali negative — abbandono e perdita di un master e rientro in Italia del beneficiario del bonifico).