(massima n. 1)
In tema di giudizio di appello, nel caso in cui la Corte ordini la rinnovazione della notificazione del decreto di citazione e alla successiva udienza, dopo la comparizione dell'imputato al solo fine di eccepire la nullitā della notifica, rinvii il processo senza disporre una nuova notificazione e si limiti a diffidare l'interessato a comparire, l'ulteriore udienza in cui dichiari la contumacia dell'imputato non comparso č nulla.