(massima n. 1)
Integra una nullitā a regime intermedio, da dedursi quindi nel termine di cui all'art. 182, comma secondo, cod. proc. pen., la revoca di un consulente tecnico precedentemente ammesso ma non citato, nč comparso all'udienza dibattimentale fissata per il suo esame in ragione dell'omesso deposito della relazione scritta da parte del perito nominato dal giudice. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto sanata la nullitā, in quanto la parte che aveva chiesto l'ammissione del consulente non aveva formulato alcuna eccezione nell'udienza in cui era stata pronunciata l'ordinanza di revoca, né in quella successiva, dedicata all'esame del perito).