(massima n. 1)
Il termine di trenta giorni previsto dall'art. 610, comma quinto, c.p.p. ha natura ordinatoria e non perentoria, con la conseguenza che la sua inosservanza può dar luogo a nullità relativa solo nel caso in cui abbia prodotto una effettiva violazione dei diritti della difesa. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sanata la nullità derivante dalla tardiva notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza in quanto il ricorrente non solo non aveva dedotto in quale misura si fosse verificata una violazione delle facoltà difensive, ma aveva tempestivamente depositato motivi aggiunti, così avvalendosi della facoltà cui l'atto nullo era preordinato).