(massima n. 1)
Qualora sia applicata una misura cautelare personale nei confronti di un cittadino straniero, del quale si ignori (nella specie, a causa del suo stato di latitanza) che non č in grado di comprendere la lingua italiana, non č dovuta l'immediata traduzione dell'ordinanza che la dispone e il diritto alla conoscenza del relativo contenuto č soddisfatto - una volta eseguito il provvedimento - o dalla traduzione in lingua a lui nota, ovvero dalla nomina, in sede di interrogatorio di garanzia, di un interprete che traduca le contestazioni mossegli, rendendolo edotto delle ragioni che hanno determinato l'emissione del provvedimento nei suoi confronti.