(massima n. 1)
L'omessa notifica del decreto di citazione a giudizio al difensore di fiducia dell'imputato integra una nullitā assoluta insanabile, in quanto l'ipotesi di mancanza di difesa tecnica, sanzionata dall'art. 179, comma primo, c.p.p., si realizza non solo nel caso estremo in cui il dibattimento si svolge in assenza di qualunque difensore, ma anche nel caso in cui il difensore di fiducia non presente, perchč non avvisato, viene sostituito dal difensore di ufficio, in quanto tale nomina da parte del giudice non pone rimedio alla lesione del diritto dell'imputato di essere assistito, nei casi in cui l'assistenza tecnica č obbligatoria, dal "suo difensore", come dispone testualmente l'art. 179, comma primo, c.p.p..