(massima n. 1)
Il danno patrimoniale da perdita di chance č un danno futuro, consistente non nella perdita di un vantaggio economico, ma nella perdita della mera possibilitā di conseguirlo, secondo una valutazione ex ante da ricondursi, diacronicamente, al momento in cui il comportamento illecito ha inciso su tale possibilitā in termini di conseguenza dannosa potenziale. L'accertamento e la liquidazione di tale perdita, necessariamente equitativa, sono devoluti al giudice di merito e sono insindacabili in sede di legittimitā se adeguatamente motivati. (Nella specie la S.C. ha confermato, correggendone parzialmente la motivazione, la sentenza del giudice di merito che aveva liquidato un importo pari ad una annualitā di stipendio in favore della vedova di una vittima della criminalitā organizzata, la quale si era vista riconoscere con un anno di ritardo il beneficio dell'assunzione in una P.A., riconosciutole dalla legge 20 ottobre 1990 n. 302).