(massima n. 1)
In tema di risarcimento del danno, il creditore che voglia ottenere; oltre il rimborso delle spese sostenute, anche i danni derivanti dalla perdita di chance che, come concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, non č una mera aspettativa di fatto ma un'entitā patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione ha l'onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilitā, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile dev'essere conseguenza immediata e diretta. (Nella specie, la S.C., enunciando l'anzidetto principio, ha confermato la sentenza di merito che aveva respinto, in quanto priva di adeguato sostegno probatorio, la domanda risarcitoria proposta da un disoccupato nei confronti dell'INPS per illegittima reiezione della istanza di riconoscimento dell'indennitā di disoccupazione speciale, il cui dovuto accoglimento gli avrebbe consentito l'iscrizione nelle liste di mobilitā di cui alla legge n. 223 del 1991, con tutti i benefici connessi e, segnatamente, quelli conseguenti al diritto di precedenza nelle assunzioni).