(massima n. 1)
L'accoglimento della domanda di risarcimento del danno da lucro cessante o da perdita di "chance" esige la prova, anche presuntiva, dell'esistenza di elementi oggettivi e certi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilitą e non di mera potenzialitą, l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile. (Nella specie, un'amministrazione comunale aveva occupato ed illegittimamente trasformato parte di un fondo; il giudice di merito, nel liquidare il danno da occupazione usurpativa, aveva escluso la sussistenza di un danno da lucro cessante per l'impossibilitą di costruire sulla porzione residua, in considerazione del fatto che gią prima dell'occupazione le norme dello strumento urbanistico non consentivano l'edificabilitą di quel fondo, in ragione delle sue ridotte dimensioni. La S.C., applicando il principio di cui alla massima, ha ritenuto corretta tale decisione).