(massima n. 1)
L'art. 157, comma ottavo bis, cod. proc. pen., concernente il regime delle notificazioni successive alla prima, riguarda l'intero processo e non già ogni grado di giudizio, sicché non occorre individuare per ciascuna fase processuale una "prima" notificazione rispetto alla quale possa, poi, trovare attuazione la nuova disciplina; né può considerarsi come "prima notificazione" all'imputato non detenuto, la prima notificazione effettuata dopo la scarcerazione a soggetto che aveva ricevuto le precedenti notifiche, nell'ambito dello stesso procedimento, versando nella condizione di detenuto. (Nella specie, il ricorrente aveva dedotto di non essere stato a conoscenza dello svolgimento del giudizio di rinvio in grado di appello, per il quale il decreto di citazione a giudizio era stato notificato ai sensi dell'art. 157, comma otto bis, cod. proc. pen.).