(massima n. 1)
L'essere il danneggiato tenuto ad una erogazione futura di denaro a seguito del fatto illecito subito (nella specie per il pagamento, non ancora eseguito, delle prestazioni mediche ed ospedaliere ricevute) costituisce elemento del danno risarcibile, quando detta erogazione abbia carattere di certezza e possa ritenersi potenzialmente gią verificata e sostanzialmente inevitabile.