(massima n. 1)
La notificazione all'imputato del decreto di citazione in appello, eseguita ai sensi dell'art. 157, comma ottavo bis, cod. proc. pen. presso il difensore di ufficio, determina, se l'interessato non "rappresenta" con elementi idonei la mancata conoscenza dell'atto, una nullitā a regime intermedio che č sanata se non tempestivamente eccepita nel corso del giudizio d'appello. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso "deficit" di conoscenza dell'atto da parte dell'imputato per avere il difensore d'ufficio dapprima svolto la sua attivitā nel corso di tutto il giudizio d'appello senza mai eccepire alcunché e poi proposto ricorso per cassazione limitandosi a rilevare l'irrituale notificazione senza, tuttavia, lamentare l'ignoranza del suo assistito; difforme n. 8150 del 2014 non massimata).